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Che cos'è il PVC?

Il cloruro di polivinile, noto anche come polivinilcloruro o con la corrispondente sigla PVC, è il polimero del cloruro di vinile. È il polimero più importante della serie ottenuta da monomeri vinilici ed è una delle materie plastiche di maggior consumo al mondo.

Puro, è un materiale rigido; deve la sua versatilità applicativa alla possibilità di essere miscelato anche in proporzioni elevate a composti inorganici e a prodotti plastificanti, quali ad esempio gli esteri dell’acido ftalico, che lo rendono flessibile e modellabile. Viene considerato stabile e sicuro nelle applicazioni tecnologiche a temperatura ambiente, ma estremamente pericoloso se bruciato o scaldato ad elevate temperature e in impianti inidonei al suo trattamento per via della presenza di cloro nella molecola, che può liberarsi come HCl, come diossina, o come cloruro di vinile monomero.

LA STORIA
Il cloruro di polivinile fu osservato per caso in due occasioni nel corso del XIX secolo, prima nel 1835 da Henri Victor Regnault e quindi nel 1872 da Eugen Baumann. In entrambi i casi una massa bianca solida di polimero fu trovata all’interno di bottiglie di cloruro di vinile lasciate esposte alla luce solare.

All’inizio del XX secolo i tentativi di uno sfruttamento commerciale del prodotto da parte del russo Ivan Ostromislenskij e del tedesco Fritz Klatte della Griesheim-Elektron furono frustrati dalla difficoltà di lavorare il materiale, troppo rigido e fragile.

Nel 1926, Waldo Semon della B.F. Goodrich sviluppò una tecnica per rendere lavorabile il PVC, miscelandolo con degli additivi plastificanti. Il prodotto risultante, più flessibile e facile da lavorare, raggiunse presto un diffuso utilizzo.

I primi co-polimeri a base di cloruro di polivinile e acetato di polivinile furono prodotti dalla statunitense Union Carbide nel 1927; sei anni dopo, in Germania la IG Farben brevettava le tecniche di polimerizzazione in emulsione.

In Italia, uno dei principali produttori di PVC è stata la Montedison, che aveva nel polo petrolchimico di Porto Marghera, a Venezia, i suoi impianti di produzione del polimero e del monomero corrispondente. La prima impresa ad iniziare la produzione industriale di PVC in Italia fu invece la S. A. Ursus Gomma di Vigevano (PV) che costruì, nel 1939, un nuovo impianto appositamente per la lavorazione del nuovo materiale. Brescia è stata fino agli anni ’90 un importante centro per la produzione di PVC.

Imposta di pubblicità

L’Imposta Comunale Sulla Pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi mediante insegne, tassabili ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C della legge 28/12/2001, n. 448, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.

La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.

L’Imposta Comunale Sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il calcolo dell’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune oppure all’azienda a cui il comune delega la riscossione del tributo, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità’ e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità’ effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui al D.Lgs 507, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1′ gennaio in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,00) così come determinata dall’Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).

La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito non oltre i 60 giorni dalla data di notifica dell’Avviso di Accertamento.

Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate di essa o del diritto e’ dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30% dell’imposta o del diritto il cui pagamento e’ stato omesso o ritardato.

 

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ SU MEZZI PROPRI

Art. 13 del D. Lgs 507 del 15/11/1993

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva all’immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

1. per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg € 74.40
2. per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg € 49.60
3. per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due categorie precedenti € 24.70

Per veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per indicazione del marchio, della ragione sociale, e dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (5/d).

 

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ SU MEZZI DI TERZI

Il corrispettivo viene calcolato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti e il valore al metro quadrato dipende dal comune in cui ha sede l’azienda che trasporta il messaggio pubblicitario.

Pulizia dei tessuti in PVC

1. Non utilizzare solventi o detergenti alcalini che potrebbero danneggiare i tessuti.
Evitare detersivi chimici, solventi aggressivi, spazzole rigide e acqua ad alta pressione, questo per non deteriorare la “prima” “sottile” superficie spesso costituita di materiali quali il pvdf e il fep, con funzioni, tra le altre di “autopulizia”.

2. Rimuovere lo sporco in “superficie” lavando con acqua, utilizzare dei prodotti detergenti non aggressivi secondo le indicazioni del fornitore/produttore, mediante spazzole morbide, spugne e/o pulitrici elettroniche.
Risciacquare abbondantemente fino all’eliminazione totale di eventuali residui di detergenti o sapone.
Rimuovere lo sporco più persistente con l’utilizzo di detergenti pulenti più concentrati, è importante seguire le istruzioni dei produttori e/o effettuare dei test campione su piccole zone.
Ricordarsi di non grattare/raschiare MAI la finitura superficiale, provvedere poi al risciacquo con acqua della superficie pulita fino ad aver eliminato ogni residuo del detergente utilizzato.

3. Asciugare completamente con uno straccio asciutto. Non surriscaldare la superficie e non asciugare con aria calda, per evitare modifiche al colore del tessuto.
Leggere attentamente le istruzioni fornite dal produttore del detergente.

4. Teloni Tosetto è in grado di fornire il prodotto per la pulizia più adatto alle vs esigenze completo di scheda tecnica e scheda di sicurezza.

Attenzione: quando è bagnato il tessuto diventa molto scivoloso, è importante che gli addetti utilizzino tutte le maggiori precauzioni e tutti i sistemi di sicurezza.